Coronavirus, Fontana e i sindaci chiudono la Lombardia. Cosa cambia
MILANO – “Regione Lombardia, d’accordo con i sindaci del nostro territorio, con le associazioni di categoria e con le parti sociali, ha deciso di emanare un’ordinanza con la quale vengono disposte nuove stringenti limitazioni per contrastare la diffusione del Coronavirus”.
Lo comunica il presidente, Attilio Fontana, dopo il confronto
avuto oggi in videoconferenza con i sindaci dei capoluoghi della
Lombardia, il presidente dell’Anci Lombardia e dell’Upl e i
rappresentanti del Tavolo del Patto per lo Sviluppo. L’ordinanza
entra in vigore domani e produce effetto – salvo diverse
disposizioni legate all’evoluzione della situazione
epidemiologica – fino al 15 aprile.
La competenza sulla chiusura delle attività produttive è del
Governo, ma i rappresentanti delle associazioni di impresa hanno
garantito che fin dalle prossime ore chiederanno ai propri
associati di sospendere comunque tutte quelle produzioni che non
fanno parte delle filiere ‘essenziali”. “Una decisione – prosegue Fontana – dettata dal serrato confronto con le nostre autorità sanitarie che ci impongono di agire nel minor tempo possibile. La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza”.
L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo
con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo
il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle
emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla
persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo
quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti
a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di
quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già
presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore
successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai
divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione
sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali,
autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che
distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte
all’aperto, anche singolarmente.
– Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma
deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro. Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due
ordinanze regionali già in vigore. Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.
21032020